-Lo sfruttamento delle immagini dei beni culturali può essere monetizzato
di Federico Ungaretti dell’Immagine
foto di Furio Capozzi
Il codice dei beni culturali italiani sta avendo una fortunata applicazione nei nostri tribunali a tutela del nostro patrimonio artistico.
Si tratta degli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che disciplinano il diritto all’immagine del bene culturale concedendo una protezione di durata temporale illimitata, ben oltre i termini previsti dalla normativa sul diritto d’autore.
L’uso di immagini dei beni culturali italiani è perciò assoggettato ad una previa autorizzazione e, soprattutto, al pagamento di royalties.
Il che significa anche che, in caso di violazione di queste norme, il titolare del diritto sul bene culturale avrà diritto ad ottenere da un giudice un provvedimento con il quale si inibisce lo sfruttamento non autorizzato e si condanna al risarcimento del danno chi ha violato la norma che può consistere anche nella retroversione degli utili (e, cioè, quanto chi ha violato ha guadagnato andrà al titolare del diritto).
Nel 2017 il Tribunale di Firenze con un’ordinanza del 26 ottobre 2017 aveva inibito l’utilizzo, per scopi commerciali, dell’immagine del David di Michelangelo.
Nello stesso anno il Tribunale di Palermo con la sentenza del 21 settembre 2017 n. 4901 aveva condannato una banca al risarcimento del danno patrimoniale per l’illecito utilizzo, a fini pubblicitari, dell’immagine del Teatro Massimo senza autorizzazione da parte dell’Ente proprietario del bene.
Nel 2022 il Tribunale di Firenze con un’ordinanza del 11 aprile 2022di aveva inibito anche la riproduzione non autorizzata della statua del David di Michelangelo e la Galleria degli Uffizi aveva proposto azione giudiziale contro lo stilista francese Jean Paul Gaultier per l’utilizzo delle immagini della Venere del Botticelli su capi di abbigliamento.
Da ultimo, poi, il Tribunale di Venezia con una decisione del 17 novembre 2022 ha compiuto un ulteriore passo a favore della applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio inibendo alla Ravensburger Italia ed alle società estere del gruppo Ravensburger di utilizzare nei suoi prodotti il disegno dell’Uomo Vitruviano, opera di Leonardo da Vinci, fissando una penale di 1.500 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento.
Ma quest’ultima decisione è importante anche perché ha affermato la competenza del tribunale ove è collocato il bene protetto e che il Codice dei Beni Culturali e, quindi, la legge italiana si applica non solo alle società con sede nel territorio italiano, ma anche a controparti estere che siano parte di un comportamento illecito unitario che incide sull’immagine dell’opera che si trova in Italia.
La conclusione è, quindi, che si consente la tutela dei diritti connessi ai beni culturali anche nei confronti di soggetti stranieri per ogni tipologia di utilizzo commerciale non autorizzato, così rafforzando la tutela e ampliando in concreto la possibilità di monetizzazione dei diritti di sfruttamento dell’uso commerciale delle immagini dei beni culturali.
Ai sensi dell’articolo 108, i canoni di concessione possono essere, infatti, calcolati sulla base della natura delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso, dei mezzi di riproduzione, dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei vantaggi economici per il richiedente.
Lascando agli economisti la quantificazione del beneficio che potrebbe derivarne per le entrate statali, è tuttavia evidente che il tema della gestione dei beni culturali può diventare centrale nell’ambito dello sviluppo economico del Paese potendo diventare il nostro oro nero. Aspettiamo quindi di vedere quali saranno gli sviluppi del contenzioso che, vista la rilevanza economica della questione, vedrà molto probabilmente l’intervento della Corte di Cassazione, ma anche della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.