venerdì, Aprile 26, 2024
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L’ambiente e gli animali entrano nella Costituzione

Un traguardo dopo decenni di attesa, un obiettivo per il futuro

di Maria Silvia D’Alessandro

E’ la prima volta nella storia repubblicana che si modificano i primi 12 articoli della Costituzione che contengono i principi supremi del nostro Stato. 

Nella seduta dell’8 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente con 468 voti a favore, un solo voto contrario e 6 astenuti, la proposta di legge volta ad inserire la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione. La maggioranza qualificata con la quale il testo era stato votato anche in seconda lettura al Senato rende immediatamente efficace la modifica poiché non si ricorrerà al referendum confermativo. 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso d’insediamento tenuto davanti al Parlamento in seduta aveva chiesto il concorso di tutti per “iniziare a costruire” l’Italia del “dopo emergenza”, “un’Italia impegnata nella difesa dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, consapevole delle responsabilità nei confronti delle future generazioni”.

È stato introdotto un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Questo riferimento all’equità intergenerazionale dà rilievo all’importanza della tutela dell’ambiente non solo nel momento storico attuale, ma anche in una prospettiva che coinvolga le generazioni future ed è strettamente correlato allo sviluppo sostenibile.

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. La riforma costituzionale formula in maniera esplicita una tutela per gli esseri animali fino ad ora assenti dalla nostra Costituzione e che, dal punto di vista giuridico, vengono ancora sostanzialmente considerati alla stregua di res nonostante che nell’articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2007 siano già riconosciuti quali “esseri senzienti”.

È stato modifica anche il secondo comma dell’articolo 41della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana e sul il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

La modifica approvata recepisce esigenze profondamente sentite dei cittadini italiani sull’onda di un dibattito internazionale ed europeo avviato diversi decenni fa e che oggi si concretizza con la cristallizzazione nella Carta costituzionale di un valore-obiettivo di un Paese che deve affrontare la propria transizione ecologica. Ed infatti, concretamente, la missione 2 (M2) “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’ accesso ai fondi europei del Next Generation- EU si prefigge proprio lo scopo di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l’energia. 

Ma la riforma costituzionale appena approvata non è solo un adeguamento formale reso necessario dai tempi: la tutela dell’ambiente riconosciuta a pieno titolo nella Carta costituzionale concorrerà con un rinnovato peso nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti qualora contrapposti.

Costituirà un elemento indispensabile a rafforzare e a indirizzare il cambiamento che interessa vari aspetti dell’agire dei cittadini e chiamerà in causa il legislatore e i giudici di fronte alle conseguenze di abusi in danno dell’ambiente che si sono perpetrati negli anni: si possono misurare gli effetti del riscaldamento globale, si sono tristemente sperimentate le conseguenze della pandemia, conseguenza dell’invasione umana di ogni habitat, delle catastrofi ambientali dell’amianto o dell’Ilva. Ed ancora, le conseguenze dell’inquinamento che deriva anche dalla filiera degli allevamenti intensivi, dove si compiono sprechi enormi, si generano elevate quantità di gas serra e si tengono gli animali in condizioni degradanti. 

Il riconoscimento in Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali dunque è, al tempo stesso, un punto di arrivo e punto di partenza: punto d’arrivo poiché l’intervento del legislatore costituente ha cristallizzato un principio già riconosciuto da oltre quarant’anni e consolidato dall’ ermeneutica saggia della giurisprudenza costituzionale; punto di partenza perché la cristallizzazione nella Costituzione di questi principi è un elemento significativo in sé che produrrà effetti nuovi, nuove leggi e nuove regole che ne daranno attuazione pratica. 

E l’azione legislativa a tutela di ambiente e animali da oggi troverà fonte diretta ed espressa nel dettato costituzionale. 

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Testata autorizzata dal Tribunale di Roma Aut. 115/2021

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