mercoledì, Maggio 8, 2024
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La Liberta’ di Stampa tra sequestri e dissequestri

Il caso del sequestro di FanPage

Tutto si è svolto nel giro di poche ore: prima un sequestro che mette a rischio la libertà di stampa e nel giro di un giorno la revoca di quel sequestro.

Ma andiamo con ordine. In un primo momento c’è stato l’annuncio di un sequestro preventivo di una testata giornalistica on line.

Il provvedimento aveva colpito Fanpage che aveva ricevuto nella sua redazione la notifica di un provvedimento di sequestro preventivo e di oscuramento da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Secondo le parole dello stesso direttore, che aveva dato la notizia, la ragione del sequestro sembrava essere la natura diffamatoria nei confronti del comandante generale della Guardia di Finanza del contenuto dell’inchiesta Follow the money pubblicata su Dorigon e i fondi della Lega.

A quel punto, però, si mobilita l’opinione pubblica e la politica, vengono annunciate interrogazioni parlamentari, sia in Italia che in Europa, e richieste di ispezioni da parte del Ministero della Giustizia.

La questione non è se l’inchiesta pubblicata sia, o no, diffamatoria: per questo – lo aveva puntualmente riconosciuto lo stesso direttore – l’ordinamento mette a disposizione, in prima battuta il diritto di rettifica e, poi, il processo penale o quello civile dove chi si ritiene danneggiato da un articolo diffamatorio potrà chiedere tutela e il risarcimento del danno.

Il punto fondamentale è che era stato disposto un sequestro preventivo nei confronti della stampa e, cioè, di una testata giornalistica registrata come prevede la legge sia per la stampa cartacea che per quella on line.

Le voci che si sollevano ricordano come la libertà di stampa non tollera sequestri preventivi fuori dai casi previsti dalla legge.

Le ragioni sono presto dette: è la Costituzione, all’articolo 21, a sancire che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” e che “si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.

Sebbene non sia la prima volta che la magistratura abbia disposto un sequestro preventivo di una testata giornalista on line, il provvedimento aveva sorpreso tutti.

Aveva sorpreso perché è la stessa giurisprudenza ad aver chiarito che il divieto di procedere a sequestro della stampa è una forma tutela che opera a favore anche delle testate giornalistiche on line in caso di diffamazione.

Sono state le Sezioni Unite penali nel 2015 ad aver affermato a chiare lettere che “la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’in­formazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.

La tutela della stampa opera in tutti i settori ed è stata ancora sempre la giurisprudenza ad aver precisato che la portata del divieto di sequestro preventivo non è limitata ai sequestri penali, ma deve essere estesa anche ad eventuali misure del giudice civile.

“Il contenuto diffamatorio di notizie riportate su giornale o periodico telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro preventivo o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali”.

Ecco allora che, nel giro di circa ventiquattr’ore, la magistratura torna sui propri passi e revoca il provvedimento di sequestro.

La storia sembra, quindi, avere un lieto fine. Tuttavia, occorre mantenere alta l’attenzione sulla libertà della stampa non soltanto quella stampata, ma anche quella on line perché sembra che per qualcuno quest’ultima debba ricevere un trattamento diverso da quella stampata.

Di Fabio Valerini

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