venerdì, Aprile 19, 2024
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Si puo’ obbligare un genitore ad amare un figlio?

considerazioni umane e legali

Una notizia di cronaca giudiziaria ha riacceso i riflettori su un tema caldo: si può obbligare un genitore ad amare un figlio? Lo si può obbligare ad essere un genitore amorevole verso il figlio, presente nella sua vita? Che succede se un genitore si disinteressa del figlio non preoccupandosi neppure di costruire una qualche relazione affettiva?

Sembra proprio questo lo scenario della storia che vede protagonista un prete che, dopo aver messo alla luce una bambina, decide di ritornare alla vita clericale senza neppure riconoscerla né frequentarla.

Almeno è questo quello di cui si lamenta la madre che promuove un giudizio civile per il riconoscimento e decide anche di denunciare penalmente il padre perché sarebbe venuto meno agli obblighi di assistenza morale nei confronti della figlia alla quale, però, versa mensilmente una somma di denaro.

La norma che la madre invoca è l’art. 570 del  codice penale che punisce chi “serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale”

Il giudice per le indagini preliminari decide di chiudere caso perché la condotta del padre non è penalmente rilevante: sembra dire che non si può obbligare il genitore a essere un bravo genitore attraverso il codice penale. 

Forse, potrebbe aver pesato a favore dell’archiviazione, oltre al versamento di una somma di denaro, anche il motivo che ha indotto il padre a non instaurare una relazione affettiva e, cioè, la scelta di vita sacerdotale.

Ma qualunque sia stato il dipanarsi della concreta vicenda processuale è bene fare chiarezza su un punto fondamentale anche perché è funzionale a garantire l’interesse, morale e materiale, di ogni figlio.

Un grande maestro del diritto, Massimo Cesare Bianca, era solito ripetere come il figlio abbia diritto all’amore da parte dei propri genitori.

Certamente si tratta di un diritto con un contenuto alquanto particolare perché incoercibile per via giudiziaria.

Nessuno, però, potrebbe seriamente mettere in discussione un principio fondamentale: chi mette al mondo un figlio è tenuto a fornire mezzi economici e anche morali.

E se il genitore non ama il figlio e non lo vuole vedere? Si può obbligare un genitore ad amare il proprio figlio?

Ebbene, qui si aprono i vari scenari processuali e cioè i luoghi dove il figlio potrebbe ottenere la tutela del proprio diritto e interesse all’affetto del genitore.

Una prima via potrebbe essere il processo penale. 

Qui, però, per arrivare ad una condanna è necessario che nel caso concreto si sia superata una certa soglia: la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali deve porre seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. 

Una seconda via potrebbe il processo civile. 

Il figlio potrebbe chiedere al giudice di obbligare il genitore a frequentarlo, a creare una relazione sotto la comminatoria di una sanzione pecuniaria, e, cioè, una sorta di penale per l’inadempimento futuro?  

Una recente sentenza della Cassazione ha escluso questa opzione che altrimenti sarebbe stata teoricamente percorribile e magari in alcuni casi anche efficace:  tutt’al più si può ammonire il genitore anaffettivo, si possono proporre percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi in accordo tra genitori e minore, ma non si può ricorrere ad una “monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti”.

Ebbene: se la via penale potrebbe non essere sempre percorribile, se la via civile preventiva non appare percorribile significa che non c’è rimedio al genitore che non intende avere nessuna relazione con il figlio?

La risposta qui deve essere chiara onde evitare che da alcune affermazioni riferite a casi concreti si possa generalizzare: il genitore che non vuole essere genitore viene meno ai suoi doveri e danneggia il figlio.

Nessun dubbio oggi che il figlio possa agire per chiedere il risarcimento del danno che si chiama endo-familiare. 

L’esistenza di una possibile azione soltanto risarcitoria, lascia comunque con l’amaro in bocca perché significa aver previsto l’intervento dello Stato solo dopo che l’interesse del figlio è stato leso dalla condotta del genitore che non vuole nessuna relazione magari dopo una decadenza dalla responsabilità genitoriale pure possibile.

Ed allora potrebbe essere bene ripensare alla possibilità di condannare a una sanzione pecuniaria il genitore fino a quando non intrattiene una relazione con il figlio, ma soprattutto, pensare alla formazione dei futuri genitori che potrebbe contribuire ad attenuare la conflittualità familiare con indubbio vantaggio prima di tutto per i figli.

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